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In alcuni casi anche se il proprio logo non è stato registrato come marchio, si può comunque cercare di ottenere un lieve riconoscimento: la strada è quella del “marchio di fatto”. 

Diciamo subito che la tutela e i diritti ottenibili con un “marchio di fatto”, saranno sempre inferiori a quelli di un marchio registrato; tuttavia in mancanza di alternative, è comunque una strada percorribile.
Il proprio logo può essere assimilato ad un “marchio di fatto” quando:

  • lo si è usato per un certo tempo;
  • ha acquisito “capacità distintiva” (cioè il consumatore riesce a distinguerlo da prodotti simili).

Questi due fattori (il tempo d’uso e la capacità distintiva) sono spesso però difficili da dimostrare. A questo punto ci si chiede comunque: quali diritti ha il marchio di fatto?

In un’eventuale disputa legale tra un marchio di fatto ed uno registrato, i due marchi coesisteranno nel territorio in cui il titolare del marchio di fatto è riuscito a dimostrare di operare da diverso tempo acquisendo altresì capacità distintiva.

Qui nascono le differenze tra i due marchi dell’esempio: il marchio registrato avendo una tutela più ampia, può impedire ad altri di usare un segno uguale o simile, oppure può espandersi in tutti i paesi nei quali è registrato, mentre il marchio di fatto non potrà impedire ad altri alcunchè e dovrà rimanere circoscritto alla porzione di territorio iniziale, senza quindi possibilità di espandersi.

– Registrare un Marchio:

https://www.marchiologo.it/#registrazione_marchio

– Scegliere la classe del Marchio:

https://www.marchiologo.it/product/indagine-telefonica-preliminare/

– Chiedere un preventivo:

https://www.marchiologo.it/chiedici-un-preventivo/

– Banca dati marchi registrati in Italia:

http://www.uibm.gov.it/bancadati/

– Banca dati marchi registrati a livello comunitario:

https://euipo.europa.eu/eSearch/