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Un marchio dura dieci anni ed è possibile rinnovarlo un numero infinito di volte; alla scadenza dei 10 anni, che decorrono dalla data di deposito della domanda, il suo proprietario può decidere di rinnovarlo per ulteriori 10 anni. Detta regola vale sia per marchi nazionali che comunitari ed internazionali.

La domanda di rinnovo può essere presentata solo dalla persona fisica o giuridica a cui è stato originariamente intestato il marchio o, in caso di cessione, dal suo avente causa; ciò significa che se il marchio è stato ceduto nel corso dei precedenti 10 anni, il soggetto che effettuerà il rinnovo sarà colui che l’ha acquistato.

In presenza di più titolari, il marchio può essere rinnovato anche da uno solo di questi.

Se un marchio non viene rinnovato alla sua scadenza, esso decade e diventa di pubblico dominio. Pertanto il rinnovo di un marchio non è obbligatorio ma è praticamente necessario se il marchio in questione viene ancora utilizzato o si intende continuare ad impiegarlo in futuro.

La domanda va presentata presso l’UIBM se si tratta di marchio nazionale o presso l’EUIPO se si tratta di marchio comunitario e deve essere effettuata nei 12 mesi antecedenti la scadenza del marchio. Tale domanda deve essere accompagnata dal pagamento di una tassa. È comunque ammesso il rinnovo entro sei mesi dalla scadenza, dietro pagamento di una tassa supplementare.

– Registrare un Marchio:

https://www.marchiologo.it/#registrazione_marchio

– Scegliere la classe del Marchio:

https://www.marchiologo.it/product/indagine-telefonica-preliminare/

– Chiedere un preventivo:

https://www.marchiologo.it/chiedici-un-preventivo/

– Banca dati marchi registrati in Italia:

http://www.uibm.gov.it/bancadati/

– Banca dati marchi registrati a livello comunitario:

https://euipo.europa.eu/eSearch/